Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 nov 2005
Lo strumento di adesione è depositato presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, depositario della convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica, quanto prima possibile dopo l’adozione della presente decisione in forma di lettera firmata dal capo della delegazione della Commissione presso le Organizzazioni internazionali di Vienna.
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