Art. 1
In vigore dal 25 nov 2005
La decisione 2004/4/CE è modificata come segue:
1)
l’ è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, «2004/2005» è sostituito da «2005/2006»;
b)
al paragrafo 2, «2004/2005» è sostituito da «2005/2006»;
2)
all’articolo 3, «2004/2005» è sostituito da «2005/2006»;
3)
all’articolo 4, «30 agosto 2005» è sostituito da «30 agosto 2006»;
4)
all’articolo 7, «30 settembre 2005» è sostituito da «30 settembre 2006»;
5)
l’allegato è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, lettera b), punto iii), «2004/2005» è sostituito da «2005/2006»;
b)
al paragrafo 1, lettera b), punto iii), secondo trattino, «1o gennaio 2005» è sostituito da «1o gennaio 2006»;
c)
al paragrafo 1, lettera b), punto iii), va aggiunto il seguente terzo trattino:
«—
ufficialmente controllate dal momento del loro arrivo al centro di condizionamento fino al loro imballaggio sigillato ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto x).»;
d)
al paragrafo 1, lettera b), il punto v) è sostituito da quanto segue:
«v)
ufficialmente ispezionate al porto di spedizione, immediatamente prima dell’esportazione verso la Comunità, su un campione di 400 tuberi originari da ogni zona indenne dal parassita prelevato da almeno dieci sacchi per zona indenne;»;
e)
al paragrafo 1, lettera b), punto xii), «1o gennaio 2005» è sostituito da «1o gennaio 2006»;
f)
al paragrafo 5, secondo comma, «2004/2005» è sostituito da «2005/2006».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:840:oj#art-1