Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 nov 2005
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA a decorrere dal 1o maggio 2004, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Repubblica di Lituania è autorizzata ad utilizzare valutazioni approssimative per quanto riguarda la tratta nazionale dei trasporti internazionali di persone (Allegato F, punto 17 della sesta direttiva).
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