Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 nov 2005
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA a decorrere dal 1o maggio 2004, la Repubblica di Ungheria è autorizzata ad utilizzare valutazioni approssimative per la seguente categoria di operazioni di cui all'allegato F della sesta direttiva: 1) Trasporti di persone (Allegato F, punto 17).
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