Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 nov 2005
1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'attuazione della sezione II dell'azione comune 2005/557/PESC per il periodo dal 29 gennaio al 28 luglio 2006 è di 2 200 000 EUR. 2.   La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita in conformità delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili al bilancio, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità. I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto.
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