Art. 2
Distribuzione provvisoria del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione
In vigore dal 17 nov 2005
Distribuzione provvisoria del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione
1. Il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione è integralmente dovuto alle BCN nello stesso anno finanziario in cui matura ed è distribuito alle stesse in proporzione delle rispettive quote versate nel capitale sottoscritto della BCE.
2. La BCE distribuisce alle BCN il reddito derivante dalle banconote in euro conseguito in ciascun esercizio finanziario il secondo giorno lavorativo dell’anno successivo.
3. L’ammontare del reddito della BCE derivante dalle banconote in circolazione può essere ridotto, con decisione del Consiglio direttivo della BCE presa in conformità dello statuto, quanto alle spese affrontate dalla BCE in relazione all’emissione ed alla gestione operativa delle banconote in euro.
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