Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 nov 2005
Definizioni Ai fini del presente accordo: 1) per «Consiglio oleicolo internazionale» si intende l’organizzazione internazionale di cui all’, paragrafo 1, creata al fine di applicare le disposizioni del presente accordo; 2) per «consiglio dei membri» si intende l’organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale; 3) per «membro» si intende una parte contraente del presente accordo; 4) per «oli di oliva» si intendono gli oli che provengono unicamente dal frutto dell’olivo, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura; 5) per «olive da tavola» si intende il prodotto preparato a partire da frutti sani appartenenti a varietà di olivo coltivato atte alla produzione di frutti da tavola, sottoposti a trattamenti od operazioni appropriati e immessi in commercio e al consumo finale; 6) per «prodotti oleicoli» si intendono tutti i prodotti oleicoli commestibili, segnatamente gli oli di oliva, gli oli di sansa di oliva e le olive da tavola; 7) per «sottoprodotti oleicoli» si intendono in particolare i prodotti derivati dalla potatura dell’olivo e dall’industria dei prodotti oleicoli, nonché i prodotti che risultano da altri usi dei prodotti del settore; 8) per «campagna oleicola» si intende il periodo che va dal 1o ottobre di ogni anno al 30 settembre dell’anno seguente.
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