Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 nov 2005
La Germania è autorizzata a proseguire fino al 31 luglio 2008 le prove sperimentali concernenti l’impiego di schegge e trucioli di legno di quercia nel processo di affinamento del vino, alle condizioni di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1622/2000.
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