Art. 1
In vigore dal 9 nov 2005
L’aiuto di Stato che la Francia prevede di attuare a favore dei produttori e commercianti di vini liquorosi per un importo pari a 12 000 000 EUR è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
L’attuazione di tale aiuto è pertanto consentita.
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