Art. 3

Art. 3

In vigore dal 9 nov 2005
Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione, per mezzo del questionario di cui all’allegato, circa i provvedimenti previsti o già adottati per conformarvisi. Entro lo stesso termine la Germania trasmette i documenti che comprovino che è stata avviata la procedura di recupero dell’aiuto dai beneficiari degli aiuti illegali e incompatibili.
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