Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 nov 2005
1.   La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l’aiuto di cui all’, già posto illegalmente a loro disposizione. 2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero. 3.   Gli interessi di cui al paragrafo 2 sono calcolati conformemente agli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (89). Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale. 4.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania invita tutti i beneficiari designati all’ a rimborsare gli aiuti ottenuti illegalmente e incompatibili con il trattato CE, compresi gli interessi dovuti.
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