Art. 2
In vigore dal 8 nov 2005
1. La Commissione sostiene integralmente i costi delle misure citate all’, paragrafi 1 e 2, che non dovranno superare 2 500 000 EUR.
2. La Commissione conclude un contratto relativo agli acquisti previsti all’, in conformità dell’articolo 80, paragrafo 4, della direttiva 2003/85/CE.
3. La Commissione assicura che gli antigeni di cui all’, paragrafo 1, siano coperti dai contratti relativi allo stoccaggio di antigeni nonché alla formulazione, alla fabbricazione, all’imbottigliamento, all'etichettatura e alla distribuzione dei vaccini ricostituiti a partire da questi antigeni.
4. Con la presente, il direttore generale della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori è autorizzato a firmare a nome della Commissione il contratto previsto al paragrafo 2.
Storico versioni
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