Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 nov 2005
1.   La Commissione acquista antigeni per l’afta epizootica nei quantitativi e nei sottotipi specificati nell’allegato. 2.   La Commissione assicura che gli antigeni siano distribuiti per lo stoccaggio ripartendoli tra i due siti designati dei locali del fabbricante, conformemente all’allegato. 3.   La Commissione mette in atto le misure citate ai paragrafi 1 e 2 in collaborazione con il fornitore degli antigeni interessati, attualmente stoccati presso la banca comunitaria degli antigeni. 4.   Le misure previste nell’ sono completate entro il 31 dicembre 2005.
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