Art. 11 · Informazione della Commissione e degli altri Stati membri

Art. 11

Informazione della Commissione e degli altri Stati membri

In vigore dal 8 nov 2005
Informazione della Commissione e degli altri Stati membri Ogni sei mesi le autorità italiane comunicano alla Commissione e agli Stati membri, tramite il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, le informazioni pertinenti in merito all’applicazione della presente decisione.
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