Art. 4

Art. 4

In vigore dal 7 nov 2005
La posizione della Comunità nel comitato misto di riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo è decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio. Per tutte le altre decisioni del comitato misto di riammissione, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
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