Art. 4

Art. 4

In vigore dal 4 nov 2005
La Commissione comunica la presente decisione alle suddette persone, e informa immediatamente qualsiasi persona successivamente nominata membro del Comitato di vigilanza ai sensi dell’, paragrafo 2. La presente nomina avviene ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3 dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 e (Euratom) n. 1074/1999 senza pregiudizio di qualsiasi modifica alle presenti disposizioni adottata in futuro dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
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