Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 nov 2005
1.   La Francia è autorizzata ad applicare livelli ridotti di tassazione sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzati come carburante. Il gasolio per uso commerciale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, non beneficia di tale possibilità di riduzione. 2.   Le regioni amministrative possono essere autorizzate ad applicare riduzioni differenziate, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) le riduzioni non sono superiori a 35,4 EUR per 1 000 litri di benzina senza piombo e a 23,0 EUR per 1 000 litri di gasolio; b) le riduzioni non sono superiori alla differenza di livello di tassazione tra il gasolio per uso non commerciale e il gasolio per uso commerciale; c) le riduzioni sono stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche oggettive delle regioni in cui sono applicate; d) l’applicazione di riduzioni regionali non comporta la concessione, a una determinata regione, di un vantaggio competitivo negli scambi intracomunitari. 3.   I livelli ridotti devono rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 7.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:767:oj#art-1