Art. 5
Applicabilità
In vigore dal 3 nov 2005
Applicabilità
La presente decisione è applicata a decorrere dalla data di applicazione di una decisione comunitaria che autorizzi l’immissione in commercio del prodotto di cui all’ come prodotto alimentare o come ingrediente di prodotti alimentari, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e comprenda un metodo di rilevamento di tale prodotto, convalidato dal laboratorio di riferimento della Comunità.
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:772:oj#art-5