Art. 5 · Applicabilità

Art. 5

Applicabilità

In vigore dal 3 nov 2005
Applicabilità La presente decisione è applicata a decorrere dalla data di applicazione di una decisione comunitaria che autorizzi l’immissione in commercio del prodotto di cui all’ come prodotto alimentare o come ingrediente di prodotti alimentari, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e comprenda un metodo di rilevamento di tale prodotto, convalidato dal laboratorio di riferimento della Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:772:oj#art-5