Art. 4 · Monitoraggio

Art. 4

Monitoraggio

In vigore dal 3 nov 2005
Monitoraggio 1.   Durante tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto a garantire che il piano di monitoraggio contenuto nella notifica e destinato ad evidenziare eventuali effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente derivanti dalla manipolazione o dall’uso del prodotto sia messo in atto e applicato. 2.   Il titolare dell’autorizzazione comunica direttamente agli operatori, agli utilizzatori, alle agenzie nazionali di ricerca sulla nutrizione animale e i mangimi e ai servizi veterinari l’introduzione del granturco della linea 1507 nella Comunità, le caratteristiche generali e di sicurezza del prodotto e le condizioni che si applicano al monitoraggio dello stesso. 3.   Il titolare presenta alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui risultati delle attività di monitoraggio. 4.   Fatto salvo l’articolo 20 della direttiva 2001/18/CE, il piano di monitoraggio notificato, ove necessario e previo accordo della Commissione e dell’autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica originaria, viene aggiornato dal titolare dell’autorizzazione e/o dall’autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica originaria, sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio. Le proposte di aggiornamento del piano di monitoraggio sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri. 5.   Il titolare dell’autorizzazione deve essere in grado di dimostrare alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri che: a) le reti di monitoraggio, in particolare quelle indicate nel piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono informazioni per il monitoraggio del prodotto; b) i membri di tali reti hanno accettato di mettere a disposizione del titolare dell’autorizzazione tali informazioni prima della data di presentazione delle relazioni sul monitoraggio alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.
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