Art. 2
Prodotto
In vigore dal 3 nov 2005
Prodotto
1. Gli organismi geneticamente modificati immessi in commercio come tali o come ingredienti di altro prodotto, di seguito «il prodotto», sono costituiti da semi di granturco (Zea mays L.), resistenti alla piralide del granturco (Ostrinia nubilalis) e a determinati altri lepidotteri e tolleranti all’erbicida glufosinato ammonio, derivati da Zea mays della linea 1507, trasformata utilizzando la tecnologia di accelerazione delle particelle con un frammento di DNA lineare PHI8999A contenente le seguenti sequenze di DNA in due cassette:
a)
cassetta 1:
una versione sintetizzata del gene troncato cry1F derivato dal Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, che conferisce resistenza alla piralide del granturco (Ostrinia nubilalis) e ad altri lepidotteri, come la nottua del mais (Sesamia spp.), la lafigma (Spodoptera frugiperda), la nottua dei seminati (Agrotis ipsilon) e la piralide Diatraea grandiosella, regolato dal promotore ubiZM1(2) dell’ubiquitina derivato da Zea mays e dalla sequenza di terminazione ORF25PolyA dell’Agrobacterium tumefaciens pTi15955;
b)
cassetta 2:
una versione sintetizzata del gene pat derivato dal ceppo Tü494 di Streptomyces viridochromogenes, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio, regolato dalle sequenze di promozione e di terminazione del virus mosaico del cavolfiore 35S.
2. L’autorizzazione riguarda semi di progenie derivanti da incroci della linea di granturco Zea mays L. della linea 1507 con qualsiasi granturco ottenuto con metodi tradizionali, come tali o come ingredienti di altri prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:772:oj#art-2