Art. 1
In vigore dal 27 ott 2005
1. Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Croazia di:
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pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, volatili vivi diversi dal pollame quale definito all’, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE, compresi gli uccelli al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia) e le uova da cova di tali specie,
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carni fresche di selvaggina da penna selvatica,
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le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica,
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alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica,
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trofei di caccia non trasformati di qualsiasi tipo di volatili, e
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piume e parti di piume non trasformate.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1, dal secondo al quarto trattino, ottenuti da volatili abbattuti prima del 1o agosto 2005.
3. I certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi:
«Carni fresche di pollame/carni fresche di ratiti/carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni fresche di selvaggina da penna d’allevamento/prodotto a base di carne costituita da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento/alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento (1) ottenute/o/a/i da volatili abbattuti prima del 1o agosto 2005 e in conformità all’, paragrafo 2, della decisione 2005/758/CE della Commissione.
(1) Cancellare la voce non pertinente.»
"
4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell’allegato II della decisione 2005/432/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:758:oj#art-1