Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 ott 2005
La decisione 2005/93/CE è così modificata: 1) è inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Gli Stati membri provvedono affinché tutte le partite di prodotti di cui all’, non debitamente accompagnate dal certificato zoosanitario e attualmente immagazzinate in un deposito doganale in uno Stato membro, non escano dal luogo di magazzinaggio per essere trasportate in un posto d’ispezione frontaliero in previsione dell’ulteriore trasporto verso il luogo di destinazione, salvo se il responsabile di una partita di questo tipo presenta un’autorizzazione scritta dell’autorità competente del paese di destinazione e di tutti i paesi terzi di transito, a conferma che tali prodotti potranno entrare o transitare nel suo territorio.»; 2) all’, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «I costi di tale operazione sono imputati interamente al responsabile della partita.»
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