Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 ott 2005
La decisione 2005/92/CE è così modificata: 1) è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Gli Stati membri provvedono affinché tutte le partite di prodotti di cui all’, non debitamente accompagnate dal certificato zoosanitario e attualmente immagazzinate in una zona franca, in depositi franchi o presso operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri in uno Stato membro, non escano dal luogo di magazzinaggio per essere trasportate in un posto d’ispezione frontaliero in previsione dell’ulteriore trasporto verso il luogo di destinazione, salvo se il responsabile di una partita di questo tipo presenta un’autorizzazione scritta a conferma che il transito o l’ingresso dei prodotti in questione nel territorio o sull’imbarcazione sarà permesso da: i) l’autorità competente del paese terzo cui i prodotti sono destinati e di tutti i paesi terzi attraverso cui transitano; o ii) l’ufficiale competente a bordo dell’imbarcazione adibita al trasporto.»; 2) all’, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «I costi di tale operazione sono imputati interamente al responsabile della partita.»
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