Art. 3 · Composizione — Designazione

Art. 3

Composizione — Designazione

In vigore dal 24 ott 2005
Composizione — Designazione 1.   Il gruppo è composto da punti di contatto nazionali designati a norma dell’articolo 19, paragrafo 2 della direttiva sul commercio elettronico (un membro per ciascuno Stato membro) e da rappresentanti della Commissione. 2.   Il gruppo comprende un numero di membri corrispondente al numero di Stati membri della Comunità europea, più i rappresentanti della Commissione. 3.   I membri restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al termine del loro mandato. 4.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non rispettano le condizioni di cui all’, paragrafo 1 o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti da un altro membro per la durata rimanente del mandato.
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