Art. 2
Compito
In vigore dal 24 ott 2005
Compito
La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione relativa alla direttiva sul commercio elettronico, in particolare sui seguenti aspetti:
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la cooperazione amministrativa nel contesto dei provvedimenti di cui all’, paragrafi da 4 a 6, destinati a limitare la libera prestazione di servizi per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione,
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le informazioni sui codici di condotta elaborati a livello comunitario da associazioni od organizzazioni commerciali, professionali e di consumatori, intesi a contribuire alla corretta applicazione degli articoli da 5 a 15 della direttiva (articolo 16 della direttiva),
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i codici di condotta sulla pubblicità on-line delle professioni regolamentate (articolo 8 della direttiva),
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gli orientamenti giurisprudenziali nazionali, in particolare in relazione alle disposizioni riguardanti la responsabilità, comprese le decisioni prese nell’ambito della composizione extragiudiziale delle controversie (articolo 17 e articolo 19, paragrafo 5 della direttiva),
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gli aspetti che attualmente non rientrano nella sezione della direttiva relativa alla responsabilità, ma a cui fa riferimento l’articolo 21, come le procedure di «notifica e rimozione» («notice and take down»), i collegamenti ipertestuali e i motori di ricerca,
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l’oggetto dei successivi rapporti di valutazione sull’applicazione della direttiva sul commercio elettronico (articolo 21 della direttiva).
Il presidente del gruppo può suggerire alla Commissione di consultare il gruppo su qualsiasi questione pertinente.
Le questioni di cooperazione amministrativa che rientrano anche nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 per quanto riguarda le disposizioni della direttiva 2000/31/CE che proteggono gli interessi dei consumatori sono anch’esse trattate dal comitato istituito per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004. Il comitato informa regolarmente il gruppo di esperti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:752:oj#art-2