Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 ott 2005
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti boscalid, indoxacarb, spinosad o virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:743:oj#art-1