Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 ott 2005
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti prendano gli accordi del caso con le organizzazioni di protezione dei volatili selvatici, con le associazioni di cacciatori e con altre organizzazioni del settore perché notifichino senza indugio alle autorità competenti qualsiasi mortalità abnorme o significativo focolaio di malattia nei volatili selvatici, segnatamente nei volatili acquatici selvatici.
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