Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 ott 2005
Gli Stati membri provvedono affinché le piume o parti di piume trasformate (escluse piume ornamentali trasformate, piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o in forma di partite inviate a privati per fini non industriali), importate dal territorio della Turchia, siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trasformate sono state sottoposte a getto di vapore o ad altri metodi di trattamento che assicurino l'inattivazione dell'agente patogeno.
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