Art. 1
In vigore dal 6 ott 2005
La decisione 2000/439/CE è modificata come segue:
1)
all’, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«2. La dotazione finanziaria per l’esecuzione delle azioni per le quali è previsto un contributo finanziario per il periodo 2000-2006 è pari a 164,5 milioni di EUR.»;
2)
all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), sono soppressi i termini «per l’anno successivo».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:703:oj#art-1