Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 ott 2005
La decisione 2000/439/CE è modificata come segue: 1) all’, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente: «2.   La dotazione finanziaria per l’esecuzione delle azioni per le quali è previsto un contributo finanziario per il periodo 2000-2006 è pari a 164,5 milioni di EUR.»; 2) all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), sono soppressi i termini «per l’anno successivo».
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