Art. 6

Art. 6

In vigore dal 6 ott 2005
Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:692:oj#art-6