Art. 4

Art. 4

In vigore dal 6 ott 2005
1.   Gli Stati membri sospendono l'importazione da Cambogia, Cina (compresa Hong Kong), Indonesia, Kazakistan, Laos, Malaysia, Mongolia, Corea del Nord, Pakistan, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti: a) piume e parti di piume non trasformate; nonché b) volatili vivi diversi dal pollame, definiti all’, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE (5), compresi gli uccelli al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia). 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri autorizzano l’importazione di piume e parti di piume non trasformate provenienti dalla Mongolia. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le importazioni di piume o parti di piume trasformate siano scortate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trasformate sono state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni. Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.
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