Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 ott 2005
Tra gli articoli 62 e 63 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 62 bis La Corte decide sulle questioni oggetto di riesame secondo una procedura di urgenza in base al fascicolo trasmessole dal Tribunale. Gli interessati di cui all’articolo 23 del presente statuto e, nei casi previsti dall’articolo 225, paragrafo 2, del trattato CE, e dall’articolo 140 A, paragrafo 2, del trattato CEEA, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale hanno il diritto di depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame entro un termine stabilito a tal fine. La Corte può decidere di aprire la fase orale prima di statuire. Articolo 62 ter Nei casi previsti dall’articolo 225, paragrafo 2, del trattato CE e dall’articolo 140 A, paragrafo 2, del trattato CEEA, fatti salvi gli articoli 242 e 243 del trattato CE, la proposta di riesame e la decisione di apertura del procedimento di riesame non hanno effetto sospensivo. Qualora la Corte costati che la decisione del Tribunale pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto comunitario, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte; la Corte può indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. Tuttavia, se la soluzione della controversia emerge, in considerazione dell’esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale, la Corte statuisce in via definitiva. Nei casi previsti dall’articolo 225, paragrafo 3, del trattato CE e dall’articolo 140 A, paragrafo 3, del trattato CEEA, in mancanza di proposta di riesame o di decisione di apertura del procedimento di riesame, la o le soluzioni formulate dal Tribunale alle questioni sottopostegli hanno effetto alla scadenza dei termini previsti a tal fine nell’articolo 62, secondo comma. In caso di apertura di un procedimento di riesame, la o le soluzioni oggetto di riesame hanno effetto al termine di tale procedimento, a meno che la Corte decida diversamente. Se la Corte constata che la decisione del Tribunale pregiudica l’unità o la coerenza del diritto comunitario, la soluzione formulata dalla Corte in merito alle questioni oggetto di riesame si sostituisce a quella del Tribunale.»
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