Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 set 2005
I poteri conferiti al presidente del Consiglio dall’articolo 7, paragrafo 1, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per il rilascio dei lasciapassare ai funzionari e altri agenti del segretariato generale del Consiglio sono esercitati dal segretario generale aggiunto del Consiglio. Il segretario generale aggiunto è autorizzato a delegare tali poteri al direttore generale dell’Amministrazione.
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