Art. 7 · Compiti

Art. 7

Compiti

In vigore dal 20 set 2005
Compiti Per realizzare tali obiettivi, la CEPOL può in particolare intraprendere le seguenti azioni: a) assicurare sessioni di formazione basate su norme comuni, destinate agli alti funzionari e ufficiali di polizia; b) partecipare all’elaborazione di programmi di studi armonizzati per la formazione di funzionari e ufficiali di polizia di livello intermedio, anche di quelli che operano sul campo, e di quelli di livello base che operano sul campo, per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia in Europa, nonché contribuire alla definizione di programmi adeguati di formazione avanzata ed elaborare e assicurare la formazione dei formatori; c) offrire una formazione specializzata a funzionari ed ufficiali che svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro la criminalità transfrontaliera, con particolare attenzione alla criminalità organizzata; d) diffondere le migliori prassi e i risultati della ricerca; e) elaborare e assicurare una formazione che prepari le forze di polizia dell’Unione europea a partecipare alla gestione non militare delle crisi; f) elaborare e assicurare una formazione per le autorità di polizia dei paesi candidati, compresa la formazione dei funzionari ed ufficiali di polizia che svolgono un ruolo fondamentale; g) agevolare i pertinenti scambi e distacchi di funzionari ed ufficiali di polizia nell’ambito della formazione; h) sviluppare una rete elettronica che funga da supporto alla CEPOL nell’espletamento dei suoi compiti, provvedendo a che siano attuate le necessarie misure di sicurezza; i) consentire ai funzionari ed ufficiali di polizia di alto livello degli Stati membri di acquisire le appropriate conoscenze linguistiche.
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