Art. 27
Accordi istituzionali
In vigore dal 20 set 2005
Accordi istituzionali
1. Per attuare le disposizioni transitorie della presente decisione, il consiglio di amministrazione istituito ai sensi dell’ della presente decisione, sostituisce il consiglio di amministrazione istituito ai sensi della decisione 2000/820/GAI.
2. Fatto salvo l’ della presente decisione, le disposizioni pertinenti della decisione 2000/820/GAI e tutte le norme e i regolamenti, adottati per la loro attuazione, restano in vigore al fine di attuare le disposizioni transitorie della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:681:oj#art-27