Art. 24 · Direttore e personale

Art. 24

Direttore e personale

In vigore dal 20 set 2005
Direttore e personale 1.   Il direttore nominato ai sensi dell’, paragrafo 2, della decisione 2000/820/GAI è, per il periodo rimanente del suo mandato, il direttore ai sensi delle disposizioni dell’ della presente decisione. 2.   Qualora egli non voglia o non possa agire conformemente al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione, nomina un direttore ad interim per un periodo massimo di 18 mesi, in attesa della procedura di nomina di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione. 3.   I contratti di lavoro conclusi prima dell’adozione della presente decisione sono rispettati. 4.   Gli esperti nazionali distaccati presso la CEPOL istituita ai sensi della decisione 2000/820/GAI del Consiglio, sono autorizzati a continuare il proprio distacco presso la CEPOL conformemente alle disposizioni di cui all’, paragrafo 5, della presente decisione.
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