Art. 21
Valutazione
In vigore dal 20 set 2005
Valutazione
1. Entro cinque anni dalla data in cui ha effetto la presente decisione e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione ordina una valutazione esterna indipendente sull’attuazione della presente decisione e sulle attività della CEPOL.
2. Ciascuna valutazione esamina l’impatto della decisione, l’utilità, l’opportunità, l’efficacia e l’efficienza della CEPOL e delle sue pratiche lavorative.
3. Il consiglio di amministrazione riceve la valutazione e formula raccomandazioni alla Commissione circa la struttura della CEPOL e le sue pratiche lavorative. Le risultanze della valutazione e le raccomandazioni formano parte della relazione quinquennale che sarà elaborata conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 9, lettera e).
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