Art. 2
Personalità giuridica
In vigore dal 20 set 2005
Personalità giuridica
1. La CEPOL ha personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri la CEPOL ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. Può in particolare acquistare o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.
3. Il direttore rappresenta la CEPOL in tutti gli atti e obblighi giuridici.
Storico versioni
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