Art. 10 · Consiglio di amministrazione

Art. 10

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 20 set 2005
Consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione si compone di una delegazione per Stato membro. Ogni delegazione dispone di un voto. 2.   I membri del consiglio di amministrazione sono di preferenza i direttori degli istituti nazionali di formazione. Quando vi siano più direttori per un unico Stato membro, essi costituiscono insieme una delegazione. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio dell’Unione europea. 3.   Rappresentanti della Commissione, del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e dell’Europol sono invitati alle riunioni in qualità di osservatori senza diritto di voto. 4.   I membri del consiglio di amministrazione possono farsi accompagnare da esperti. 5.   Il direttore della CEPOL partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. 6.   Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno. 7.   Salvo disposizione contraria della presente decisione, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. 8.   Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno. 9.   Il consiglio di amministrazione adotta: a) programmi, moduli di formazione e metodi di apprendimento comuni e qualsiasi altro strumento didattico o di apprendimento; b) la decisione relativa alla nomina del direttore; c) all’unanimità, il progetto di bilancio da presentare alla Commissione; d) il programma di lavoro, previa consultazione della Commissione, da presentare al Consiglio per approvazione; e) la relazione annuale e quella quinquennale della CEPOL da presentare alla Commissione e al Consiglio per permettergli di prenderne atto e approvarle; f) le disposizioni di esecuzione applicabili al personale della CEPOL, su proposta del direttore e previo accordo della Commissione. 10.   Il consiglio di amministrazione può, in caso di assoluta necessità, decidere di istituire gruppi di lavoro che formulino raccomandazioni, mettano a punto e propongano strategie, concetti e strumenti di formazione, ovvero svolgano altri compiti consultivi da esso ritenuti necessari. Il consiglio di amministrazione stabilisce le regole che disciplinano la creazione e il funzionamento dei gruppi di lavoro. 11.   Il consiglio di amministrazione esercita i poteri di cui all’, paragrafo 3, riguardo al direttore. 12.   Senza pregiudizio del paragrafo 9, lettere d) ed e), il programma di lavoro, la relazione annuale sulle attività della CEPOL e la relazione quinquennale della CEPOL sono trasmessi al Parlamento europeo e alla Commissione per informazione e sono pubblicati.
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