Art. 1 · Istituzione

Art. 1

Istituzione

In vigore dal 20 set 2005
Istituzione 1.   È istituita un’Accademia europea di polizia (di seguito «CEPOL»), da considerarsi successore dell’Accademia europea di polizia istituita con la decisione 2000/820/GAI del Consiglio. 2.   Senza pregiudizio dei futuri sviluppi, la CEPOL è costituita come una rete che riunisce gli istituti nazionali di formazione degli Stati membri i cui compiti includono la formazione degli alti funzionari e ufficiali di polizia e che cooperano strettamente a tal fine. 3.   Il compito della CEPOL consiste nell’attuare i programmi e le iniziative decisi dal consiglio di amministrazione.
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