Art. 4
Richieste di assistenza giudiziaria e di esecuzione di sentenze
In vigore dal 20 set 2005
Richieste di assistenza giudiziaria e di esecuzione di sentenze
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le richieste di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione di sentenze, presentate da uno Stato membro in merito a reati terroristici, siano trattate con urgenza e in via prioritaria.
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