Art. 2
Trasmissione di informazioni relative ai reati terroristici all’Eurojust, all’Europol e agli Stati membri
In vigore dal 20 set 2005
Trasmissione di informazioni relative ai reati terroristici all’Eurojust, all’Europol e agli Stati membri
1. Ciascuno Stato membro designa un servizio specializzato tra i suoi servizi di polizia o le altre autorità incaricate dell’applicazione della legge che, nel rispetto della legislazione nazionale, abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito alle indagini penali riguardanti i reati terroristici, effettuate dalle sue autorità incaricate dell’applicazione della legge e che riunisca tali informazioni inviandole all’Europol conformemente ai paragrafi 3 e 4.
2. Ciascuno Stato membro designa una o, qualora sia previsto dal proprio ordinamento giuridico, più autorità, quale corrispondente nazionale dell’Eurojust per le questioni legate al terrorismo, ovvero un’autorità giudiziaria o altra autorità competente che, nel rispetto della legislazione nazionale, abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito ai procedimenti e alle condanne penali riguardanti reati di terrorismo e che riunisca tali informazioni inviandole all’Eurojust conformemente al paragrafo 5.
3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che almeno le informazioni di cui al paragrafo 4 riguardanti le indagini penali e le informazioni di cui al paragrafo 5 concernenti le azioni penali o le condanne penali per reati terroristici, che toccano o possono toccare due o più Stati membri, raccolte dall’autorità competente, siano trasmesse:
a)
all’Europol, conformemente alla legislazione nazionale e alle disposizioni della Convenzione Europol, per essere elaborate; e
b)
all’Eurojust, conformemente alla legislazione nazionale e nei limiti di quanto consentito nella decisione Eurojust, al fine di consentirle di svolgere le sue funzioni.
4. Le informazioni da trasmettere all’Europol, conformemente al paragrafo 3, sono le seguenti:
a)
i dati per l’identificazione della persona, del gruppo o dell’entità;
b)
gli atti oggetto dell’indagine e relative circostanze specifiche;
c)
la qualificazione del reato perseguito;
d)
il collegamento con altri casi pertinenti;
e)
il ricorso a tecnologie di comunicazione;
f)
la minaccia rappresentata dal possesso di armi di distruzione di massa.
5. Le informazioni da trasmettere all’Eurojust, a norma del paragrafo 3, sono le seguenti:
a)
i dati per l’identificazione della persona, del gruppo o dell’entità interessati oggetto di un’indagine o azione penale;
b)
la qualificazione del reato perseguito e le relative circostanze specifiche;
c)
informazioni sulle condanne definitive per reati terroristici e le circostanze specifiche relative a tali reati;
d)
il collegamento con altri casi pertinenti;
e)
le richieste di assistenza giudiziaria esistenti, comprese le rogatorie, presentate a un altro Stato membro o da quest’ultimo, nonché i relativi risultati.
6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che qualsiasi informazione pertinente contenuta in documenti, fascicoli, dati, oggetti o altri mezzi di prova sequestrati o confiscati durante indagini o procedimenti penali collegati a reati terroristici sia accessibile il più rapidamente possibile, tenuto conto della necessità di non compromettere le indagini in corso, alle autorità degli altri Stati membri interessati, conformemente alla legislazione nazionale e ai pertinenti strumenti giuridici internazionali, quando si svolgono o potrebbero essere avviate indagini o quando è avviata un’azione penale in relazione a reati terroristici.
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