Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 set 2005
1.   La Grecia è tenuta a recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all'. 2.   Il recupero va eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:97(1):oj#art-2