Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 set 2005
Ai fini del bilancio rettificativo n. 3/2005 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, lo strumento di flessibilità viene utilizzato per fornire l'importo di 15 000 000 di EUR in stanziamenti di impegno. L'importo viene utilizzato per finanziare l'assistenza al risanamento e alla ricostruzione nei paesi asiatici colpiti dal terremoto/tsunami, nell’ambito della rubrica 4 «Azioni esterne» delle prospettive finanziarie, a titolo dell'articolo 19 10 04 «Azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo dell’Asia» del bilancio 2005.
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