Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 set 2005
La decisione 848/2004/CE è modificata come segue: 1) All', paragrafo 3, la data «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006». 2) All'articolo 6, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2004-2006 è pari a 3,3 milioni di EUR.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:1554:oj#art-2