Art. 2
In vigore dal 7 set 2005
La decisione 848/2004/CE è modificata come segue:
1)
All', paragrafo 3, la data «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».
2)
All'articolo 6, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2004-2006 è pari a 3,3 milioni di EUR.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:1554:oj#art-2