Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 ago 2005
I pescherecci cui è stata assegnata una giornata supplementare ai sensi dell' possono trasferirla ad altri pescherecci soltanto a condizione che: a) il peschereccio che ne beneficia faccia sempre uso di attrezzi da pesca con maglie di dimensione superiore a 120 mm; e b) siano rispettate le condizioni di cui al punto 10 dell'allegato IV bis del regolamento (CE) n. 27/2005.
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