Art. 1
In vigore dal 30 ago 2005
Ai pescherecci della Germania che detengono a bordo reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione superiore a 120 mm, ad eccezione delle sfogliare, oltre ai giorni previsti dal punto 6, lettera a), dell'allegato IV bis del regolamento (CE) n. 27/2005, è assegnata una giornata supplementare al mese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:633:oj#art-1