Art. 5 · Elezione del presidente e dei vicepresidenti

Art. 5

Elezione del presidente e dei vicepresidenti

In vigore dal 26 ago 2005
Elezione del presidente e dei vicepresidenti Lo CSTEP elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti per un periodo di tre anni. Il presidente e i due vicepresidenti possono essere rieletti nella stessa carica per non più di due mandati consecutivi.
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