Art. 3 · Deroga all’articolo 10, paragrafo 3, lettera f), quarto trattino, della direttiva 2002/60/CE

Art. 3

Deroga all’articolo 10, paragrafo 3, lettera f), quarto trattino, della direttiva 2002/60/CE

In vigore dal 22 ago 2005
Deroga all’articolo 10, paragrafo 3, lettera f), quarto trattino, della direttiva 2002/60/CE È consentito all’autorità competente di autorizzare che le carni fresche di suini direttamente trasportati ad un macello, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2002/60/CE, non vengano trasformate, come prevede l’articolo 10, paragrafo 3, lettera f), quarto trattino, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’azienda d’origine rispetta le prescrizioni dell’; b) il movimento dei suini rispetta tutte le pertinenti prescrizioni di cui alla direttiva 2002/60/CE e in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 4, per quanto attiene al periodo rispettivamente di 30 o 21 giorni successivi al completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle aziende infette, durante il quale i suini non possono uscire dall’azienda d’origine; c) le carni suine, i prodotti a base di carne suina e tutti gli altri prodotti contenenti carne suina provenienti da questi suini vengono contrassegnati con un bollo sanitario o un marchio di identificazione speciale di cui all’ della decisione 2005/363/CE.
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