Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 ago 2005
La decisione 2004/122/CE è modificata come segue: 1) nel titolo, le parole «recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi asiatici» sono sostituite da «recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi»; 2) l’articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: «1.   Gli Stati membri sospendono l’importazione da Cambogia, Cina compresa Hong Kong, Corea del Nord, Indonesia, Kazakstan, Laos, Malaysia, Pakistan, Russia, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti: — piume e parti di piume non trasformate, — “volatili vivi diversi dal pollame” definiti nella decisione 2000/666/CE, , terzo trattino, compresi gli uccelli a seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).»
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